Il Governo con il DPCM del 26 aprile programma la riapertura graduale delle attività e fissa le regole da seguire per la sicurezza nella fase 2
Con il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 26 aprile, pubblicato nella GU n. 108 del 27 aprile 2020, vengono stabiliti i tempi, e le regole, per la graduale riapertura delle attività nella cosiddetta “fase 2 dell’emergenza“, a partire dal 4 maggio.
Di seguito le principali novità previste nel nuovo decreto.
Divieti di spostamenti
L’art 1 del decreto “Misure urgenti di contenimento del contagio sull’intero territorio nazionale” apportate le seguenti modifiche ai divieti di spostamenti dei cittadini:
- si consentono gli spostamenti per incontrare congiunti purché venga rispettato il divieto di assembramento e il distanziamento interpersonale;
- è confermato il divieto di trasferirsi o spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, in una regione diversa rispetto a quella in cui attualmente si trovano, salvo che per comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
- è in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio, abitazione o residenza.
Viene stabilito l’obbligo, per i soggetti con sintomatologia da infezione respiratoria e febbre (maggiore di 37,5° C), di rimanere presso il proprio domicilio e limitare al massimo i contatti sociali, contattando il proprio medico curante.
Il decreto inoltre prevede la riapertura di parchi e giardini e il permesso di svolgere attività sportiva/motoria all’aperto.
Riapertura delle attività dal 4 maggio
Con il decreto è pubblicato l’elenco delle attività che possono riaprire dal 4 maggio (le imprese che riprendono la loro attività a partire da tale data possono svolgere tutte le attività propedeutiche alla riapertura a partire dal 27 aprile).
Sono allegati al decreto pertanto:
- l’elenco delle attività di commercio al dettaglio e servizi alla persona che possono riaprire il 4 maggio (allegato 1 e 2);
- l’elenco dei codici ATECO delle attività produttive che possono riavviarsi il 4 maggio (allegato 3);
- misure igienico-sanitarie generali (allegato 4);
- misure di prevenzione per gli esercizi commerciali (allegato 5);
Con l’art. 3 comma 2 entra in vigore l’obbligo di utilizzare le mascherine nei luoghi accessibili al pubblico inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza.
A tal fine possono essere utilizzate mascherine di comunità, ovvero mascherine monouso o mascherine lavabili, anche auto-prodotte, in materiali multistrato idonei a fornire una adeguata barriera e, al contempo, che garantiscano comfort e respirabilità, forma e aderenza adeguate che permettano di coprire dal mento al di sopra del naso.
Protocolli di sicurezza
Sono inoltre forniti con il decreto i seguenti protocolli e linee guida in materia di sicurezza:
- protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro fra il Governo e le parti sociali (allegato 6);
- protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nei cantieri (allegato 7);
- protocollo condiviso di regolamentazione per il contenimento della diffusione del COVID-19 nel settore del trasporto e della logistica (allegato 8);
- linee guida per l’informazione agli utenti e le modalità organizzative per il contenimento della diffusione del COVID-19 in materia di trasporto pubblico (allegato 9);
- work flow – principi per il monitoraggio del rischio sanitario (allegato 10).